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Trasporto pubblico locale extraurbano

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La Città metropolitana di Venezia, ai sensi della L.R. 25/1998, ha competenze specifiche nella:

  • predisposizione del Piano di Bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell’ambito del territorio metropolitano;
  • gestione dei contratti di servizio con le aziende esercenti i servizi di TPL extraurbano nel territorio;
  • autorizzazione delle fermate e dei percorsi relativi ai servizi di TPL extraurbano;
  • controllo e verifica degli standard di qualità che le singole aziende di trasporto devono garantire ai propri utenti;
  • autorizzazione all’effettuazione di servizi atipici, gran turismo e commerciali;
  • autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa.

La Città metropolitana di Venezia è inoltre uno dei tre componenti dell’Ente di Governo del TPL del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.

Per approfondire il Piano di Bacino si rimanda alla sezione dedicata

Prima dell’avvio dell’affidamento, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, la Città metropolitana di Venezia è tenuta ad eseguire una valutazione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio di cui dà conto in un apposita Relazione di Affidamento (ex art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 che va a sostituire il precedente obbligo informativo previsto dall’art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012).

Oltre alla suddetta relazione, dal 2019 la Città metropolitana di Venezia si impegna a redigere – ai sensi della Misura 2, comma 2 dell’Allegato A alla Delibera n. 154 del 28 novembre 2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) – un ulteriore relazione in cui si descrivono (Allegato A, Definizioni, lettera z):

  • gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato);
  • i criteri adottati per definire il PEF simulato;
  • le motivazioni poste a sostegno dell’introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo (in caso di gara)
  • eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni.

Come esplicitato dall’ART stessa, è facoltà dell’Ente Affidante redigere congiuntamente le due relazioni.

Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del d.lgs. 201/2022, riportante gli obblighi di trasparenza in materia di servizi pubblici locali, si riportano le relazioni di affidamento dei servizi di TPL vigenti gestiti dalla Città metropolitana:

Come esplicitato dalla deliberazione dell’Ente di Governo del TPL n. 8 del 31/03/2023, la Città metropolitana ha deciso di affidare il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di collegamento tra Venezia ed i comuni del bellunese e del Trentino, mediante procedura a evidenza pubblica. E’ stata quindi redatta, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del d.lgs. 201/2022 e della Misura 2, comma 2 dell’Allegato A alla Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, una Relazione di Affidamento del suddetto servizio, approvata con deliberazione dell’Ente di Governo del TPL n. 6 del 18/03/2024.

Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio (ex art. 17, comma 2 del d.lgs. 201/2022).

Per quanto riguarda l’unico affidamento in house ad AVM S.p.A., la Città metropolitana di Venezia, per tramite dell’Ente di Governo del TPL, ha adottato la deliberazione n. 11 del 22/12/2022.

La Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del d.lgs. 201/2022, effettua la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tale ricognizione rileva per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno.

Al seguente link è possibile prendere visione della relazione relativa all’anno 2022https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/piano-razionalizzazione-societa-partecipate (Allegato D)

La qualità del trasporto pubblico locale risulta fondamentale per poter garantire ai cittadini un servizio confortevole e puntuale.

Le aziende di trasporto hanno l’obbligo di dotarsi di una Carta dei servizi, denominata Carta della mobilità, per comunicare ai propri utenti i termini del servizio offerto, le regole fondamentali da rispettare per una corretta convivenza e le coordinate per un corretto rapporto tra azienda e passeggero.

La Città metropolitana di Venezia ha la competenza relativa al controllo ed alla verifica degli standard di qualità che le singole aziende di trasporto devono garantire ai propri utenti.

Di seguito gli stralci delle Carte della mobilità rese disponibili dalle aziende aventi un contratto di servizio in vigore con la Città metropolitana:

Ai sensi della L.R. 25/98 la Città metropolitana ha la competenza in merito alla sicurezza delle aree di fermata e dei percorsi relativamente ai servizi alla comunità di trasporto pubblico locale extraurbano. A seguito di opportune richieste da parte di gruppi di cittadini, Enti locali o per il tramite delle aziende di trasporto, ed a seguito di attente istruttoria e relativo sopralluogo, l’Ente gestisce e, dove necessario, autorizza, nuove fermate o relative modifiche e variazioni di percorrenze.

Al seguente link l’individuazione delle fermate, per i servizi extraurbani, nel territorio della Città metropolitana di Venezia:

Link in costruzione

La Città metropolitana di Venezia ha competenze nel rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione dei seguenti servizi:

  • servizi atipici
  • servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche;
  • servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi.

Tali servizi autorizzati non hanno oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.

Se sei un’azienda di trasporto, puoi richiedere l’autorizzazione all’effettuazione di uno dei suddetti servizi cliccando il seguente link

Storia e organizzazione dell’Ente di Governo

L’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, consiste nella gestione associata, tramite convenzione, tra la Città metropolitana di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale.

E’ stato designato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 2333 del 16 dicembre 2013, ed esercita le sue funzioni dal 1 gennaio 2014.

La durata della convenzione è di dieci anni, rinnovabile alla scadenza. L’Ente di Governo ed i suoi Uffici sono divenuti operativi il 7 aprile 2014 con l’insediamento dell’Assemblea e l’approvazione del regolamento di funzionamento. L’Ente di Governo è costituito per l’esercizio associato delle attività:

  • amministrative;
  • di pianificazione;
  • di programmazione;
  • di affidamento;
  • di controllo;
  • di vigilanza;

dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino veneziano.

Gli ambiti di servizio

Il Bacino di Venezia coincide con il territorio della Città metropolitana di Venezia. Gli Enti hanno concordato l’articolazione del bacino di Venezia in quattro ambiti, ciascuno comprendente una o più unità di rete Sono identificati quattro ambiti di unità di rete:

  1. area urbana di Venezia (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);
  2. Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave);
  3. Veneto centro-meridionale (comprendente i servizi extraurbani dell’area centro-meridionale);
  4. Città di Chioggia (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus).

I componenti

Componenti dell’Ente di Governo sono i Comuni di Venezia e Chioggia e la Città metropolitana di Venezia. Nel Bacino di Venezia sono presenti altri cinque Comuni a suo tempo designati dalla Regione Veneto per l’esercizio di funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale urbano di propria competenza territoriale:

  • Caorle;
  • Cavallino-Treporti;
  • Jesolo;
  • San Donà di Piave;

Questi altri Comuni partecipano indirettamente all’Ente di Governo, in quanto rappresentati rispettivamente da:

  • Città metropolitana di Venezia per quanto riguarda i Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo e San Donà di Piave;
  • Comune di Venezia, per quanto riguarda il Comune di Spinea;

e hanno a tal fine stipulato apposite convenzioni con cui hanno delegato le funzioni amministrative di propria competenza alla Provincia (ora Città metropolitana) o al Comune di Venezia.

Normativa europea

  • Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (1)
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

 Normativa nazionale

Normativa regionale

  • L.R. 25/98 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale