Tributi
La Città metropolitana di Venezia è l’ente a cui rivolgersi per richiedere le informazioni relative al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, occupazioni temporanee, pubblicità, accessi, sottoservizi e sopraservizi per tubazioni idriche e fognarie, cavi elettrici, cavi telefonici e fibra ottica, all’interno e/o all’esterno dei centri abitati.
Responsabile del procedimento:
P.O. Arch. Francesca Finco tel. 041-250.1081
e-mail: francesca.finco@cittametropolitana.ve.it
Referenti dell’istruttoria:
Sig. Claudio Durazzano tel. 041-250.1088
e-mail: claudio.durazzano@cittametropolitana.ve.it
e-mail: viabilita@cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.s.m. e i. (Nuovo Codice della Strada)
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – (Art. 1 commi 816-847) – Canone Unico Patrimoniale (CUP)
- Delibera di Consiglio metropolitano n. 4 del 26.02.2021 – Approvazione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”
- Decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 30.04.2021 – Approvazione del Canone Unico e diritti dovuti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rinnovo, cambio bozzetto e/o altre variazioni, volturazioni, sulle strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, prevede in base all’articolo 1, commi da 816 a 836 e 846/847, e dell’art. 405 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Chi è esente dal Canone?
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, citta’ metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita’ specifiche di assistenza, previdenza, sanita’, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni efermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche’ i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche’ di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici neicasi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
- le occupazioni di aree cimiteriali.
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate perl’attivita’ agricola.
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a persone diversamente abili.
- le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dalla Città metropolitana di Venezia.
- le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, poste in posa dalla Città metropolitana di Venezia.
- le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.
Sono ridotte le tariffe standard, secondo quanto previsto dal Decreto del Sindaco Metropolitano, per le seguenti occupazioni:
- eccedenti ai mille metri quadrati.
- per l’esercizio dell’attività edilizia.
Chi deve versare il canone?
- Il canone è dovuto dal titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta o, in manca di questo, dall’occupante di fatto.
- Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Quando si deve versare il canone?
- Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta il versamento del canone va effettuato nei 30 giorni successivi al ricevimento del bollettino dedicato o altro metodo di pagamento o comunicazione da parte dell’ente.
- Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione.
È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
Si può richiedere l’annullamento del canone?
- Il titolare del provvedimento di autorizzazione, concessione o nulla osta può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa , mediante comunicazione scritta alla Città metropolitana di Venezia.
- La Città metropolitana prende atto della rinuncia e avvia l’accertamento sull’eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
- Le spese per il ripristino dello stato dei luoghi sono a completo carico del richiedente.
- La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione.
Come richiedere il rimborso per somme non dovute?
- L’istanza di rimborso per le somme versate e non dovute deve essere presentata entro il termine di 180 giorni dalla data di pagamento.
- La Città metropolitana provvede al rimborso del canone, se dovuto, entro l’anno in corso.
- Sulle somme restituite non vengono calcolati gli interessi legali.
- Non può essere richiesta la restituzione delle somme pagate a titolo di rimborso spese di sopralluogo ed istruttoria (oneri d’istruttoria).
Posso richiedere la sospensione del canone per cessata attività?
il regolamento non prevede la sospensione del canone, ma da parte del proprietario o avente titolo può presentare domanda tramite PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, nella quale verrà espressa la motivazione.
Successivamente si procederà ad eliminare dall’elenco dei tributi, l’autorizzazione e/o nulla osta rimarranno efficaci ai soli fini amministrativi, sarà vostra cura qualora si modificasse lo stato dell’arte, inoltrare apposita nuova richiesta al fine di ottenere la prevista autorizzazione con il pagamento del canone dovuto.
Qualora l’accesso risulti privo dell’atto amministrativo (autorizzazione e/o nulla osta), si richiama l’attenzione che il mantenimento dello stesso si configura con la violazione al disposto art. 22 comma 1 e 11 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), per la quale è prevista una sanzione amministrativa. Pertanto necessita la regolarizzazione della posizione autorizzativa del manufatto in oggetto, con aggiornamento dell’intestazione del provvedimento.